Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1222 e rilevato che:
esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto - a seguito delle modifiche apportate dal Senato durante il procedimento di conversione con l'approvazione di un emendamento - su cui il Governo ha posto la questione di fiducia - interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione e dell'articolo unico del decreto-legge (il cui contenuto originario era costituito da un unico periodo: «i termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006») - le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti ovvero prolungare o differire l'applicazione di specifiche disposizioni;
reca, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, diverse norme di carattere «sostanziale», il cui inserimento in un disegno di legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;
contiene, in particolare, la proroga di termini di esercizio di deleghe per l'adozione di decreti legislativi aventi natura correttiva o integrativa di atti normativi già emanati, nonché una delega nuova, anch'essa di natura correttiva o integrativa; tali circostanze, per costante giurisprudenza del Comitato, sono da considerarsi in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 (secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»), interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire anche che nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative;
reca, all'articolo 1-sexies, una reviviscenza (peraltro a carattere temporaneo) di disposizioni delle quali si è già disposta l'abrogazione in tempi recenti;
proroga, al medesimo articolo 1, comma 2, l'efficacia della disciplina processuale connessa alla materia delle adozioni, emanata in via transitoria (e comunque con l'espressa previsione di un termine finale di efficacia, fissato al 30 giugno 2003, e ripetutamente prorogato); analogamente, al comma 6, si proroga «il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia», disponendo
contiene numerose disposizioni che incidono su norme di recente approvazione (ad esempio, i commi 1 e 2 dell'articolo 1-bis intervengono sull'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; l'articolo 1-septies interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'articolo 1-octies interviene sul decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), circostanza che integra una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;
la tecnica della novellazione - all'articolo 1, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, del disegno di legge di conversione, e agli articoli 1, 1-bis, comma 1, 1-ter, comma 1, e 1-septies del decreto-legge - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
all'atto della presentazione al Senato, con riguardo al suo contenuto estremamente limitato, il decreto non era corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprimano le disposizioni introdotte al Senato nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di disposizioni di carattere sostanziale, in particolare se destinate a conferire deleghe al Governo ovvero ad incidere, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative già esistenti;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
si riformuli l'articolo 1-sexies - che prevede che, al fine di garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 5, del disegno di legge di conversione - ove si proroga il termine per l'adozione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge n. 53 del 2003 (cosiddetta «legge Moratti»), riguardanti il diritto-dovere all'istruzione, l'alternanza scuola lavoro e il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare espressamente ed in via generale il termine previsto per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, piuttosto che procedere ad una modifica non testuale del termine limitatamente ad alcuni decreti legislativi;
analogamente, all'articolo 1, commi 2, 5, 6, secondo periodo, e 14 del disegno di legge di conversione e agli articoli 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge - ove si procede a modifiche non testuali alla legislazione vigente - dovrebbe valutarsi l'opportunità di una riformulazione delle citate disposizioni come novelle delle norme su cui esse indirettamente incidono».
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
all'esercizio di alcune deleghe il cui termine è oggetto di differimento ovvero relativamente alle quali si prevede la facoltà di adottare provvedimenti integrativi e correttivi dei decreti legislativi già vigenti si provvederà nel rispetto dei criteri dei principi direttivi previsti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate a legislazione vigente;
in particolare, per quanto concerne la disciplina di cui al comma 2, dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto la normativa vigente in materia di volontaria giurisdizione già consente di ricorrere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
relativamente al comma 6 del medesimo articolo 1, il differimento del termine ivi previsto è volto a garantire che l'applicazione a regime della disciplina in materia accesso anticipato alla scuola dell'infanzia sia realizzato entro un quadro di compatibilità e sostenibilità sul piano attuativo;
esprime
nel presupposto che:
i provvedimenti attuativi delle deleghe per le quali si dispone un differimento del termine di esercizio ovvero quelli correttivi o integrativi siano posti in essere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge prefiguri, come espressamente affermato nel testo, oneri configurabili in termini di limite massimo di spesa, sia pure come minori entrate e non, come indicato nell'aggiornamento della relazione tecnica trasmessa, in termini di mera previsione di spesa, posto che, in tale secondo caso, alla disposizione si sarebbe dovuta accompagnare, in base alla vigente disciplina contabile, una specifica clausola di salvaguardia;
relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del decreto-legge, il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di presentare il documento unico di regolarità contributiva non comporta il mancato adempimento degli obblighi contributivi;
relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge, non si differisca ulteriormente il termine previsto per l'individuazione del soggetto cui dovrà affidarsi la gestione del fondo per le attività cinematografiche;
le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies devono intendersi nel senso che l'applicazione, per il prossimo anno accademico, delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, costituisce una facoltà per le università da esercitarsi comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1222 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare»;
valutata favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 1-ter, che estende la gestione transitoria da parte della Banca nazionale del lavoro dei nuovo Fondo per il sostegno alla cinematografia, al fine di consentire l'emanazione del decreto concernente le modalità tecniche di gestione del fondo stesso;
valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 1-sexies, che, al fine di garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze, proroga l'applicazione da parte delle università, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, di alcune disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341 sugli ordinamenti didattici universitari;
rilevata la particolare rilevanza delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che consentono la proroga di alcuni termini dei decreti attuativi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (riguardanti il diritto dovere all'istruzione, l'alternanza scuola lavoro e il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione), la proroga del regime transitorio per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia e del termine per la revisione dell'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, nonché il rinvio di un anno dell'attuazione della riforma del secondo ciclo, allo scopo di dare all'Esecutivo il tempo necessario per l'attuazione, su tali temi, del programma di Governo;
esprime
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1222, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare;
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la necessità di invitare il Governo, in relazione all'adozione dei decreti legislativi per la semplificazione delle disposizioni di competenza dello Stato in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico delle attività produttive, di procedere con la massima efficacia nelle politiche di potenziamento e di incremento dell' efficienza degli sportelli unici sull'intero territorio nazionale, anche in considerazione della grande differenziazione attualmente esisteste a livello della qualità del loro funzionamento nel Paese.
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1222 Governo, approvato dal Senato, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2005, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione»;
valutate positivamente le disposizioni del provvedimento concernenti l'agricoltura, con particolare riferimento a quelle in materia di previdenza agricola, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge, che, da un lato permettono di affrontare in tempi adeguati la complessa questione del pagamento dei contributi previdenziali agricoli progressi, dall'altro riferiscono alle prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in corso l'applicazione in agricoltura della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità, anziché di delegare il Governo ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi di quelli già adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 57 del 2001 e all'articolo 1 della legge n. 38 del 2003, come stabilito dai comma 12 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, di sollecitare la presentazione da parte del Governo di un apposito disegno di legge recante una nuova delega per la modernizzazione della disciplina in agricoltura e nei settori connessi, con la definizione di specifici principi e criteri direttivi, al fine di realizzare un complessivo e organico intervento di riforma e di rilancio dei settori interessati.
La XIV Commissione,
esaminato l'A.C. 1222, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 2006, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa»;
rilevato che l'articolo 1-quinquies proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 151/2005 - attuativo delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE - in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
considerato che il termine di recepimento delle indicate direttive risulta già scaduto;
ricordato, inoltre, che l'articolo 1-septies proroga l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sono raccolte le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), in attuazione di varie direttive comunitarie e, in particolare, delle direttive 2001/42/CE e 2003/35/CE;
sottolineato che la Commissione europea ha inviato al nostro paese un parere motivato, per la mancata attuazione della direttiva 2003/35/CE, mentre per il mancato recepimento della direttiva 2001/42/CE, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia;
osservato, infine, che l'articolo 1-octies, reca, al comma 1, alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e, in particolare, alla lettera c), proroga di 7 mesi il termine di inizio di efficacia di alcune delle disposizioni relative ai nuovi istituti introdotti con le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di contratti pubblici, il cui termine di recepimento è scaduto il 31/1/2006;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la compatibilità comunitaria degli articoli 1-quinquies, 1-septies e 1-octies del decreto-legge n. 173 del 2006, dal momento che essi prorogano l'entrata in vigore di disposizioni attuative delle direttive comunitarie citate in premessa.